I NOSTRI IMPRENDITORI
20 Maggio 2020COVID-19 PROTOCOLLI
5 Giugno 2020L’art.. 42 c 2 del DL “Cura Italia”, riconduce l’infezione Covid-19 nell’alveo dell’infortunio sul lavoro.
Come già abbiamo avuto modo di dire in articoli precedenti, il riconoscimento INAIL e responsabilità del datore di lavoro non vanno confusi:
- l’indagine di INAIL riguarda solo l’indennizzabilità dell’infortunio e non può comportare valutazioni o conseguenze dirette sulla responsabilità civile o penale del datore di lavoro;
- l’oggetto dell’accertamento da parte di INAIL verte nella direzione di valutare la presenza del nesso di causalità
tra la malattia contratta dal lavoratore e l’attività lavorativa, al fine di stabilire se erogare la prestazione assicurativa; - INAIL non accerta se il Datore di Lavoro ha violato la normativa (la «colpa») oppure no;
- il «riconoscimento di copertura assicurativa» da parte di INAIL è un evento, di per sé, irrilevante rispetto alla responsabilità del datore di lavoro.
La proposta di nuovo articolo 29-bis nella legge di conversione del D.L. 23/2020 tocca tutt’altra tematica (quella della responsabilità penale) e tende a ridimensionare la portata dell’art. 2087 c.c., identificando la condotta diligente attesa dal datore di lavoro con il puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nei protocolli condivisi.
fonte: Avv. Francesco Piccaglia De Eccher