METTIAMO ORDINE NEGLI ORGANIGRAMMI?
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28 Luglio 2023Il D.lgs. 24/2023, che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, mira a proteggere le persone che segnalano violazioni capaci di ledere l’interesse o l’integrità aziendale.
Oltre al soggetto segnalante, c’è l’obiettivo di proteggere anche i cosiddetti facilitatori, ossia i soggetti preposti ad assistere il segnalante nel processo di segnalazione come, ad esempio, i colleghi di lavoro.
Qual è l’ambito di applicazione della nuova normativa?
Il D.lgs. 24/2023 ha ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto del whistleblowing, estendendone il campo di azione a tutte le società che:
- hanno impiegato nell’ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati;
- operano in settori regolamentati a livello europeo (ad esempio i mercati finanziari) a prescindere dal numero di dipendenti;
- rientrano nel campo di applicazione del Dlgs 231/2001 e adottano un modello organizzativo, sempre a prescindere dal numero dei dipendenti.
La gestione del canale di segnalazione potrà essere affidata anche ad un soggetto esterno specificando che è previsto l’obbligo di rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni ed un riscontro alla segnalazione entro 30 giorni.
Tutti i potenziali segnalanti dovranno essere resi edotti delle procedure previste per effettuare le segnalazioni mediante informazioni chiare e precise che l’azienda dovrà rendere facilmente individuabili all’interno dei luoghi di lavoro o in una sezione dedicata del sito internet, se esistente.
Si ricorda poi che l’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) potrà applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- da 10.000 a 50.000 euro nei casi in cui vengano commesse ritorsioni o quando viene accertato che una segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza,
- da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui Anac accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni,
- da 500 a 2.500 euro nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
fonte puntosicuro