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3 Maggio 2019BANDO ISI INAIL 2018
15 Maggio 2019Il legame fra D. Lgs. 81/08 e 231/01 è sempre più stretto e consolidato.
Un’ulteriore conferma, se c’è ne fosse ancora bisogno fra infortunio ed interesse e vantaggio, è data dalla sentenza di cassazione analizzata in un articolo di puntosicuro.
La responsabilità per l’infortunio in caso di sottovalutazione dei rischi
Riguarda l’applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti questa sentenza della Corte di Cassazione chiamata a decidere su di un ricorso presentato da un datore di lavoro e dal legale rappresentante della società di appartenenza con riferimento all’infortunio occorso a un operaio dipendente, privo di dispositivo sia collettivo che individuale di protezione, caduto dall’altezza di cinque metri a seguito della rottura di una delle lastre di eternit che stava rimuovendo sulla copertura di un capannone industriale. Al datore di lavoro erano state contestate delle violazioni in materia di sicurezza nei lavori in quota e al legale rappresentante della società l’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001 per avere reso possibile la commissione del delitto da parte del datore di lavoro in assenza di un modello organizzativo relativo alle modalità di esecuzione delle operazioni da eseguire sulla copertura del capannone, il che aveva comportato, secondo i giudici, una diminuzione dei tempi di intervento e una riduzione degli investimenti relativi alla predisposizione di idonee attrezzature di sicurezza nell’interesse della società medesima.
Le carenze di misure di prevenzione che portano a delle lesioni gravi di un lavoratore, ha infatti sostenuto la suprema Corte, se derivanti da precise scelte societarie allo scopo di risparmiare sui costi della sicurezza, costituiscono un illecito amministrativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 essendo legato il ‘risparmio’ oltre che alla diminuzione degli investimenti per l’acquisto degli strumenti cautelativi necessari o per lo svolgimento di corsi di formazione per i dipendenti anche alla riduzione dei tempi di produzione.
E conclude:
“la sottovalutazione sistematica dei rischi -come precisato dalla giurisprudenza di legittimità- va considerata chiaro sintomo di scelte imprenditoriali volte ad ottenere risparmi sui costi a dispetto degli obblighi di sicurezza gravanti sull’imprenditore a tutela della salute dei lavoratori” e ha aggiunto ancora che “il ‘risparmio’ si consegue anche riducendo i tempi di lavorazione e non solo gli investimenti per l’acquisto di strumenti cautelativi o per lo svolgimento di corsi di formazione dei dipendenti. Sicché anche laddove i presidi collettivi ed individuali siano presenti e conformi alla normativa che ne regola le caratteristiche, anche laddove i lavoratori siano stati correttamente formati, ma poi le lavorazioni in concreto si svolgano senza prevedere l’applicazione ed il controllo dell’utilizzo degli strumenti in dotazione, al fine di conseguire il risultato di una riduzione dei tempi, si realizza quell’intento di far perseguire alla persona giuridica un’utilità, descritto dalla norma incriminatrice, come interesse”.
articolo completo al link di seguito
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/la-responsabilita-per-l-infortunio-in-caso-di-sottovalutazione-dei-rischi-AR-19049/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=3&utm_campaign=nl20190506%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+6+maggio+2019&iFromNewsletterID=2445