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25 Marzo 2022RICEVERE UN PREMIO
14 Aprile 2022Interessante sentenza proposta da Avv. Anna Guardavilla che invitiamo a leggere attentamente per valutare le eventuali azioni correttive necessarie.
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 28 marzo 2022 n.11030, la Corte ha chiarito che “incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro, in quanto il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Sez.4, n.10123 del 15/01/2020, Chironna, Rv.278608; Sez.4, n.26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv.272960).
“E, “nel caso in esame, emerge la responsabilità del datore di lavoro, in quanto non aveva vigilato e non aveva previsto la presenza sul posto di un preposto […] che impedisse modifiche imprudenti al cantiere destinate a compromettere la sicurezza dei lavoratori, come poi effettivamente è accaduto tramite lo smontaggio di alcuni pezzi del ponteggio.
“Nella fattispecie, “l’infortunio era avvenuto perché il lavoratore era caduto da un ponteggio non a norma, bensì pericoloso in quanto privo, proprio nel punto di caduta, della tavola fermapiede e di un corrente del parapetto”, tanto che lo stesso lavoratore G.D., “scivolando, non era fermato da tali elementi di sicurezza ma cadeva a terra, da un’altezza di m. 4 circa.
“Dagli accertamenti effettuati “appariva credibile che gli stessi dipendenti della P.C. [datrice di lavoro, n.d.r.] avessero alterato e modificato il ponteggio.
Tale condotta non poteva essere qualificata come abnorme, essendo prevedibile che il lavoratore modificasse i presidi di sicurezza per velocizzare o facilitare il proprio lavoro.
La circostanza menzionata dalla P.C., secondo cui il G.D., suo dipendente dal 2005, non aveva mai subito infortuni, non era significativa: proprio la lunga esperienza spesso provoca un falso senso di sicurezza nel lavoratore, che lo spinge a violare le regole cautelari nella convinzione di sapersi comunque tutelare.”