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13 Dicembre 2019CONSULENZA TAILOR MADE
31 Dicembre 2019In più di un’occasione abbiamo dato il nostro contributo peritale, in affiancamento alla difesa, nel dimostrare che non vi era alcuna responsabilità in capo all’impresa, con riferimento al reato presupposto del D. Lgs. 231/01 art. 25-septies.
Le implicazioni, in caso contrario, sarebbero pesanti sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista di immagine.
NON È AFFATTO IRRILEVANTE CHE IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO DEVE ESSERE EFFICACEMENTE ATTUATO.
Siamo componenti dell’Organismo di Vigilanza di molte importanti realtà industriali, alcune con fama internazionale, fin dal 2009.
La nostra consolidata esperienza la mettiamo a vostra disposizione.
I benefici per l’impresa dell’attività di monitoraggio dell’Organismo di Vigilanza, sono evidenti e tangibili.
Abbiamo realizzato, con soddisfazione ed apprezzamento delle imprese, diversi Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo.
Siamo a disposizione delle imprese per illustrare e supportarle nel fare la scelta più adeguata, a tutela della continuità e per proteggere il frutto dei tanti sacrifici fatti.
In questi giorni di riposo, il suggerimento di prendere seriamente in considerazione questo ulteriore strumento di controllo, seppur volontario, è fortemente raccomandato così come bene espresso in questo estratto del messaggero veneto:
“In caso di infortuni sul lavoro, risponde anche l’impresa, con pene pecuniarie pesanti e nei casi più gravi interdizioni dell’attività della società per lunghi periodi, ma solo se non si dota dei modelli organizzativi.
I presupposti della responsabilità di impresa si basano sull’accertamento di un interesse e vantaggio della società: l’accusa deve dimostrare insomma che l’impresa abbia agevolato la commissione del reato.
Il datore di lavoro, come persona fisica, risponde invece delle lesioni.
L’attuale orientamento delle procure, come ha precisato l’avvocato Bianchin, è avviare un’indagine nei confronti del rappresentante legale e della società.
In base alla legge, è possibile evitare la responsabilità amministrativa della società se viene predisposto il modello organizzativo, con conseguente nomina di un organismo di vigilanza che verifica l’applicazione di tale modello.
«È sicuramente consigliabile – ha concluso l’avvocato Bianchin – che le società che non si fossero ancora dotate dei citati strumenti, ma anche le ditte individuali a cui pacificamente si ritiene applicabile la 231, di attivarsi»”.
L’articolo completo al link https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2019/05/22/news/infortuni-l-impresa-ne-risponde-se-priva-di-modelli-organizzativi-1.32890084?ref=search