GDPR ed EB Sicurezza e Ambiente
14 Settembre 2018PISCINE PRIVATE
17 Settembre 2018Il medico competente DEVE contribuire e collaborare alla stesura ed individuazione dei RISCHI.
Non si deve limitare solamente a prenderne visione.
Argomento molto spesso dibattuto durante la nostra ultra decennale attività e ora, sempre più, si vanno delineando le effettive competenze.
Una recente sentenza della Cassazione Penale (Cass. Pen., Sez.III, 9 agosto 2018 n.38402) si è pronunciata quest’estate sul tema dell’obbligo del medico competente di collaborare alla valutazione dei rischi previsto dall’art.25 c.1 lett.a) del D.Lgs.81/08 e sanzionato penalmente dall’art.58 del medesimo decreto.
Va ricordato anzitutto che tale obbligo è stato introdotto nel 2008 dal decreto 81 e che la relativa sanzione penale risale all’anno successivo ad opera del decreto correttivo 106.
Quello di collaborare alla valutazione dei rischi è da considerarsi un vero e proprio obbligo in capo al medico competente.
Ciò significa che, con specifico riferimento esclusivamente a tale collaborazione, a partire dal 2008/2009 si è usciti dallo schema classico che ha caratterizzato, in termini di ripartizione di obblighi-compiti, il rapporto datore di lavoro-consulente ex lege per la salute e sicurezza (sostanzialmente nelle figure del MC e dell’RSPP) secondo il quale l’apporto del consulente, in termini di collaborazione alla pianificazione della prevenzione, in precedenza ricadeva tradizionalmente a livello giuridico – sul piano delle responsabilità contravvenzionali – sul datore di lavoro, fatta salva ovviamente una possibile responsabilità (che sempre permane ai sensi dell’art.40 del codice penale) del MC o dell’RSPP in caso di reati di evento a seguito di infortunio o di tecnopatia, per colpa professionale.
L’interessante approfondimento di puntosicuro, al link https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/collaborazione-del-medico-competente-alla-vr-un-altra-condanna-penale-AR-18379/