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23 Settembre 2022FAMILY SAFETY DAY
10 Ottobre 2022Interessante l’analisi della sentenza commentata da Gerardo Porreca su puntosicuro.
A fronte di un infortunio la squadra si può sfaldare. Perché? Il principio logico del giudizio in realtà è molto semplice.
OGNUNO RISPONDE DELLE SUE RESPONSABILITÀ e non può trasferirle su altri.
“Un’altra sentenza questa sulla responsabilità di un preposto condannato nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio occorso in un’azienda a un lavoratore che aveva subito l’amputazione di un braccio mentre era impegnato nella lavorazione di un pezzo di legno presso una macchina scorniciatrice risultata priva dei necessari dispositivi di sicurezza. L’imputato. che era stato accusato, in qualità di preposto di fatto, di avere adibito il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, senza quindi avergli fornito adeguate informazioni, e di avere omessa la dovuta vigilanza durante le fasi di lavorazione, è ricorso alla Corte di Cassazione lamentandosi fondamentalmente di non avere avuta nessuna investitura formale di preposto né di essere stato formato e addestrato per svolgere le relative funzioni, sostenendo altresì che l’obbligo di mettere a disposizione del lavoratore un macchinario sicuro e dotato dei richiesti dispositivi di sicurezza è stato posto dal legislatore a carico del datore di lavoro.
La suprema Corte nel rigettare il ricorso e nell’evidenziare che l’imputato aveva nei fatti svolto le mansioni di preposto, ha precisato che il fatto che un preposto non abbia seguito i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalle disposizioni di legge non può essere ragione di esonero da responsabilità; in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha inoltre sostenuto, le responsabilità di un dirigente e di un preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche di tali figure di garanti.
Con riferimento poi a quanto evidenziato dal ricorrente in merito alle responsabilità del datore di lavoro per avere messo a disposizione del lavoratore una macchina priva dei dispositivi di sicurezza, la Corte di Cassazione ha ribadito uno dei principi fondamentali in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, quello cioè in base al quale, qualora vi siano più titolari di una posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.”