Acustica degli spazi chiusi
14 Maggio 2020COVID-19 INFORTUNIO
16 Maggio 2020Tanto si scrive in questo periodo sul tema sia a favore sia contro.
Da certamente garanzie ed efficacia contro batteri, virus dimostrate dalla letteratura scientifica.
C’è un però.
Ciò che conta oggi, al di là delle indicazioni generali sull’utilizzo di ozononizzatori per sanificare gli ambienti, è l’evidenza scientifica.
Di fronte ad un’eventuale nesso causale fra procedure di disinfezione/sanificazione inefficaci e contagio, contano e rilevano:
le metodiche validate, i disinfettanti utilizzati, la frequenza, la conoscenza (informazione/formazione), il contratto di appalto, la segnaletica, la vigilanza.
La procura di Bergamo da indicazioni importanti che legano i protocolli, l’emergenza covid-19 e il D. Lgs. 81/08. Qui di seguito un estratto ed al lettore le proprie valutazioni:
”La corrispondenza con le norme del D.Lgs. 81/2008
Riguardo al reperimento dei precetti che corrispondono alle norme del D. Lgs. 81/08 e prendendo in analisi le misure previste dal Protocollo condiviso, a solo scopo esemplificativo il documento della Procura riporta i seguenti punti:
- punto 1 “INFORMAZIONE” – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell’art. 36 c. 2 let. a): per non aver provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia”;
- punto 4 “PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA” – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell’art. 63 c. 1, in combinato disposto con l’art. 64 c. 1 lett. d) e l’All. IV punto 1.1.6.: per non aver mantenuto puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia”;
- punto 5 “PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI” – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell’art. 18 c. 1 let. f): per non aver richiesto l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro”;
- punto 6 “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE” – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente, in caso di mancata fornitura dei DPI previsti dal Protocollo condiviso, la violazione dell’art. 18 c. I let. d): per non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”.
il link al ministero della salute può aiutare a rimuovere qualche leggenda metropolitana.