COVID E SORVEGLIANZA SANITARIA
10 Luglio 2020LE NOSTRE NOTIZIE
26 Luglio 2020Capita a volte che se c’è un problema di sicurezza, igiene, ambiente, macchine, impianti, etc. etc. l’approccio sia:
“Ahhh non è un problema mio. È di quello che si occupa della sicurezza… l’RSPP”.
Ecco, in questi casi, il segnale percepito non è dei migliori.
Abbiamo sempre sostenuto che se si parla di Responsabile di un Servizio debba esistere un SERVIZIO e che non può essere solo in capo ad uno in quanto lo stesso non è l’assoluto detentore di ogni sapere, al pari di un certo PICO DELLA MIRANDOLA, noto come dotato di grande conoscenza, capacità e memoria.
Cerchiamo di fare chiarezza anche su questo delicatissimo tema, con l’aiuto di un ottimo articolo di puntosicuro di cui si allega link al termine del nostro editoriale.
Qui di seguito una trattazione degli argomenti che il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE deve considerare ed evidentemente NON POSSONO ESSERE IN CAPO AD UNA SOLA PERSONA.
Nelle aziende il servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP) si può definire come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzato all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali dei lavoratori.
Compiti del SPP, di cui all’art. 33 del D.Lgs. 81/2008, sono dettagliati in una tabella ove sono elencate le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP.
Ne riprendiamo alcune parti.
Una prima area di intervento è l’analisi del contesto organizzativo.
È necessario “esaminare l’assetto organizzativo e la coerenza rispetto alle responsabilità e agli incarichi, aggiornare i documenti relativi a: nomine, designazioni e incarichi specifici degli addetti”.
Questi i compiti relativi all’acquisizione e analisi della seguente documentazione:
- “Statuto della società/ente
- Delibere del Consiglio di Amministrazione (CdA)
- Attribuzione degli incarichi a dirigenti e preposti
- Organigramma aziendale
- Descrizione del ciclo produttivo e delle attività svolte all’interno dell’organizzazione
- Eventuali deleghe
- Nomine dei componenti del SPP, del medico competente, degli addetti al primo soccorso e alle emergenze, ecc.
- Visura camerale”.
Veniamo alla individuazione dei requisiti legislativi, acquisizione e controllo della documentazione. L’attività consiste nell’individuare “leggi e norme in materia di sicurezza applicabili al sistema e acquisire la documentazione tecnica, autorizzativa e certificativa per verificarne la rispondenza”.
I compiti consistono dunque nella individuazione dei requisiti legislativi, acquisizione e controllo della documentazione, nell’aggiornamento legislativo e trasmissione delle informazioni con relativi suggerimenti operativi alle funzioni aziendali interessate e nella “acquisizione e analisi della documentazione (tecnica, autorizzativa e certificativa) relativa a:
- luoghi e ambienti di lavoro (agibilità, relazioni di adeguatezza dei luoghi di lavoro ai sensi dell’All.4 D. Lgs. 81/2008, analisi ambientali, eventuali deroghe per lavori in seminterrati, notifica ex art.67 D. Lgs 81/2008)
- documentazione relativa alla prevenzione incendi (SCIA prevenzione incendi, progetti approvati dai Comandi provinciali VVF, eventuali CPI ecc.)
- macchine, attrezzature, impianti e mezzi aziendali (dichiarazioni di conformità delle macchine, verbali di collaudo, manuali d’uso di manutenzione, verbali di verifica delle attrezzature di cui all’All. VII, ecc.)
- impianti tecnologici (dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, verbale di verifica periodica dell’impianto di messa a terra, verbale di verifica periodica dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, verbale di verifica periodica dell’impianto in luoghi a rischio di esplosione, ecc.)
- sostanze e miscele (schede dati di sicurezza, documentazione sul rispetto delle norme REACH e CLP, analisi ambientali)
- formazione dei lavoratori (progetto formativo condiviso con l’OPP competente, registri e attestati dei corsi di formazione
- sorveglianza sanitaria per i lavoratori (protocollo sanitario elaborato dal medico competente, giudizi di idoneità, comunicazioni all’INAIL – Organi di vigilanza, analisi statistiche degli infortuni e delle malattie professionali, denunce di malattie professionali, ecc.)”
- gestione della sicurezza negli appalti (qualificazione delle imprese: acquisizione dei documenti previsti dall’art. 26. In aggiunta, possibile di richiesta di documenti come il DURC; scambio di informazioni con le imprese appaltatrici; verbali di coordinamento, ecc.)”.
Veniamo all’area di intervento relativa alla identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi (“valutazione dei rischi al fine di predisporre/redigere/aggiornare il DVR”).
Questi i compiti relativi alla predisposizione/redazione/aggiornamento del DVR:
- “Analisi delle attività e dei processi, indagine di riscontro – sopralluogo
- Individuazione dei pericoli e indagine di riscontro – sopralluogo
- Valutazione dei rischi individuati e indagine di riscontro – sopralluogo
- Sopralluogo nei luoghi di lavoro col medico competente e/o RLS
- Coinvolgimento del MC nelle attività di Valutazione del Rischio
- Acquisizione del protocollo sanitario dal medico competente predisposto sulla base della valutazione dei rischi (anche in occasione della riunione periodica, come da art. 35 D.Lgs. 81/2008) e degli eventuali registri di esposti”.
Riguardo all’individuazione e pianificazione delle misure e interventi di prevenzione e protezione da attuare (“definizione delle misure di prevenzione e protezione al fine di predisporre/redigere/aggiornare il DVR”), questi sono i compiti riportati nella tabella:
- “Individuazione delle misure tecniche-organizzative-gestionali per la riduzione o laddove possibile l’eliminazione dei rischi
- Elaborazione delle procedure di salute e sicurezza adottate/da adottare
- Elaborazione delle procedure per la gestione delle emergenze
- Predisposizione, unitamente al medico competente, delle procedure per la corretta gestione del primo soccorso”.
Il controllo, la verifica delle misure e la gestione delle procedure
Veniamo poi all’importante “attuazione, controllo operativo e verifica delle misure di prevenzione e protezione delle misure generali di tutela pianificate e della loro efficacia”.
Si tratta di “pianificare ed effettuare verifiche documentali e/o in sito per l’adeguatezza dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, dell’uso dei DPI, degli impianti, della segnaletica e delle procedure”.
La tabella riporta indicazioni per le verifiche da svolgere riguardo a vari ambiti.
I luoghi di lavoro:
- “della relazione descrittiva del rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV D. Lgs.81/2008
- della validità della SCIA-CPI e/o del rispetto delle prescrizioni;
- delle relazioni relative ai monitoraggi degli agenti fisici, sostanze pericolose e agenti biologici.
Le attrezzature di lavoro:
- del censimento attrezzature marcate CE o conformi all’allegato V D. Lgs.81/2008;
- della adeguatezza delle attestazioni e delle dichiarazioni;
- della verifica periodica dell’adeguatezza;
- della manutenzione periodica ai dispositivi di sicurezza;
- del censimento delle apparecchiature a pressione, gas, vapore, riscaldamento, sollevamento;
- delle eventuali omologazioni e delle verifiche periodiche.
L’uso dei DPI e DPC:
- dell’idoneità dei DPI e dei DPC.
Gli impianti e le apparecchiature elettriche:
- delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici e delle denunce dell’impianto di messa a terra, degli impianti in aree a rischio di esplosione (Direttiva ATEX) e degli impianti a protezione delle scariche atmosferiche
- dell’effettuazione dei controlli periodici e delle verifiche periodiche in impianti di messa a terra, in zona ATEX e protezione scariche atmosferiche.
La segnaletica di sicurezza:
- dell’idoneità della segnaletica di sicurezza (orizzontale, verticale, acustica, luminosa, tattile, verbale e gestuale).
Le procedure:
- dell’adeguatezza di procedure e/o istruzioni operative e/o quant’altro necessario a disciplinare emergenze ed evacuazioni, lavori in spazi confinati, lock-out tag-out (LOTO), lavori elettrici, lavori in quota, lavoro isolato, consegna e manutenzione dei DPI, attività di aggiornamento dei registri (antincendio, ecc.).
Rischio da stress lavoro-correlato:
- dei passaggi previsti dalla Intesa della Commissione Consultiva Permanente (Lettera circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2010 e s.m.i.) e del percorso metodologico adottato dalla azienda per la valutazione di questo specifico fattore di rischio.
Rischi legati a differenze di genere, età, provenienza geografica e specificità contrattuali:
- della presenza di adeguate informazioni legate a queste caratteristiche dei lavoratori che necessitano di misure di prevenzione e protezione mirate”.
Chiaramente il documento indica che le attività di verifica indicate “sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo”!!
COME BEN SI PUO’ VEDERE, LA QUANTITA’ DI COMPITI ATTRIBUITI E’ ENORME E, PER QUESTO, E’ NECESSARIA LA COLLABORAZIONE DI TUTTI PER POTER ASSOLVERE AI COMPITI ATTRIBUITI IN UN SEMPLICE ARTICOLO DI LEGGE: L’ART. 33 DEL D. LGS. 81/08