RESPONSABILITÀ PENALE DATORE DI LAVORO – COVID 19
7 Maggio 2020I REQUISITI DELLE IMPRESE DI PULIZIE E SANIFICAZIONI
8 Maggio 2020CONSIDERATE LE NUMEROSE TELEFONATE CON RICHIESTE DI CHIARIMENTI SUL TEMA, RITENIAMO UTILE FORNIRE ALCUNE INFORMAZIONI, RACCOLTE SINTETICAMENTE.
Secondo la circolare del Ministero della Salute, l’adempimento è da considerare inderogabile nel caso di positività conclamata al coronavirus.
Per gli operatori non interessati dai provvedimenti di chiusura, il protocollo d’intesa 14.03.2020 tra Governo e sindacati prevede una serie di misure straordinarie (informazioni al personale dipendente, modalità di accesso dei fornitori, precauzioni igieniche personali, gestione degli spazi comuni, dispositivi di protezione individuali, ecc.).
Il punto 4 del protocollo prevede che l’azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. Il Ministero della Salute (circolare 22.02,2020, n. 5443) ha precisato le regole per la decontaminazione dei locali dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19.
Conseguenze – Per l’azienda o studio professionale che hanno proseguito l’attività, è quindi obbligatorio procedere alla “sanificazione periodica”; l’inosservanza di tale obbligo potrebbe comportare la rivalsa dell’Inail e gravi conseguenze legali nel caso di conseguenze per la salute dei lavoratori.
Sanificazione – La circolare del Ministero della Salute n. 5443/2020 prevede unicamente il caso di pulizia (non viene utilizzato il termine “sanificazione”) di ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19; tali operazioni devono essere eseguite:
- da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, che al termine dell’intervento rilasceranno apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento;
- nel rispetto dei protocolli (mascherine FFP2 o FFP3, camice monouso, svestizione, smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto, ecc.).
Credito d’imposta – Per le spese di sanificazione è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese stesse, con un massimo di € 20.000 per impresa/studio, attingendo dallo stanziamento di € 50 milioni previsto dall’art. 64, D.L. 18/2020.
Cassa integrazione – La particolare rilevanza della procedura di sanificazione legittima la richiesta di ammortizzatori sociali, per espressa previsione del DPCM 11.03.2020:
per esempio, l’azienda potrà decidere di procedere alla sanificazione, oltre che all’esito della presenza di un caso confermato di COVID19, tutti i venerdì o una volta al mese;
per quella giornata è possibile richiedere la cassa integrazione.
E per chi ci chiede se basta l’ozono per sanificare, rispondiamo:
L’Ozono NON sostituisce la metodologia di disinfezione approvata dal ministero e dagli istituti competenti.
Il Ministero della Sanità con protocollo del 31 Luglio 1996 n°24482, ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari, ecc.
Non c’è, per altro, evidenza scientifica sull’efficacia dell’uso di ozono per la sanificazione contro il coronavirus.
Per concludere può essere un ottimo ausilio ed elemento integrativo ma, come siamo soliti dire,
L’OZONO NON SOSTITUISCE: OLIO DI GOMITO, DISINFETTANTI E PULIZIA.
Per ogni altra necessità, i nostri professionisti sono a Vostra disposizione.