CI PREPARIAMO ALLE FESTIVITÀ
8 Dicembre 2023UNITÀ DEL GRUPPO ED ARMONIA
21 Dicembre 2023In questi giorni si fa un gran parlare di circolari, scadenze, sanzioni.
L’Avv. Dubini ha fatto chiarezza nel merito con argomentazioni chiare, precise ed esaustive, che sciolgono ogni dubbio eventuale e, grazie a lui, lo rendiamo disponibile ai lettori.
“In vigore dal 21 dicembre 2021 l’obbligo di aggiornamento biennale dei preposti, ma è sanzionabile la sua inosservanza solo dal 21.12.2023, perché la Costituzione vieta la retroattività delle norme penali.
Art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
DOVE STA SCRITTO CHE L’AGGIORNAMENTO DEI PREPOSTI È SUBORDINATO AL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI?
SI APPLICA L’ACCORDO DEL 2011, MA OGNI DUE ANNI.
Le Disposizioni sulla Legge in Generale in premessa al Codice civile prevedono che la legge posteriore abroga quella anteriore, quindi la periodicità quinquennale prevista per l’aggiornamento dei preposti dall’accordo stato regioni del 2011 è sostituita di diritto dalla nuova periodicità biennale prevista dall’articolo 37 comma ter del D.Lgs. n. 81/2008 (introdotto dalla legge 215/2021) che abroga la precedente periodicità quinquennale
Art. 15 Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.”