Brillantante nella bottiglietta dell’acqua
20 Gennaio 2019COMPORTAMENTO ABNORME O NO?
23 Gennaio 2019A volte succede ancora che, per un datore di lavoro, sia complicato formare tutti i lavoratori e far coincidere le esigenze aziendali con quelle private, pur nel rispetto delle regole e degli orari.
A volte c’è l’errata convinzione che tanto al lavoratore non succede nulla se non si presenta ai corsi organizzati dall’azienda.
Ci si dimentica che fra gli obblighi dei lavoratori (di qualsiasi titolo e grado) vi è quello di:
“prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”
e
“partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art.20 c.2 lett. h) D. Lgs. 81/08.”
In un caso specifico e ben circostanziato, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la mancata partecipazione al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro organizzato dall’azienda abbia rappresentato, nell’ambito del quadro su ricostruito, “una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata.
L’ obbligo del lavoratore di partecipare agli incontri formativi ha contemporaneamente natura legale e contrattuale, con la conseguenza che il lavoratore che non osservasse tale precetto normativo violerebbe da un lato una norma penale e dall’altro – civilisticamente parlando – il contratto di lavoro.
Proprio quest’ultimo aspetto connesso al rapporto contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore è stato al centro di una recentissima sentenza di questo mese (Cassazione Civile, Sez. Lav., 7 gennaio 2019 n.138), con la quale la Corte ha rigettato il ricorso di un lavoratore licenziato da una Società per Azioni “a seguito di lettera di addebito con cui era stata contestata una assenza ingiustificata in data …, per non avere preso parte alla formazione obbligatoria sull’accordo Stato-Regioni, con contestuale contestazione della recidiva in riferimento a due analoghe condotte sanzionate con provvedimenti di natura conservativa”.