L’EFFETTO DOMINO
27 Maggio 2021EVOLUTION 5 è un marchio registrato
10 Giugno 2021Il dibattito non dovrebbe nemmeno esistere in verità poichè le responsabilità sono chiare, definite e più volte ribadite dalla cassazione.
A causa della crisi o a causa della ricerca al MASSIMO RIBASSO questo ruolo è un accessorio destinato ad essere letto come un fastidio piuttosto che un’utilità per fare effettiva prevenzione.
Bisogna fare molta attenzione sì ai costi ma anche fare una valutazione su ciò che si richiede e la differenza di ruoli fra:
Committente – Direttore Lavori – Responsabile Lavori – Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione – Capo Cantiere
Fare un PSC oppure un POS general generico da sw senza circostanziare di cosa, dove e come si sta parlando, in prospettiva, può avere costi molto più alti.
Se il CSE chiede molta documentazione PRIMA DELL’ACCESSO AL CANTIERE, E NON DA IL NULLA OSTA AI LAVORI, E’ DAVVERO UN ROMPI SCATOLE E BASTA?
Sta facendo bene il suo lavoro oppure è solo un signor no?
Come sempre dipende dal caso, dal vissuto, dalle esperienze e dal tipo di lavoro di cui si sta parlando.
Interessante l’articolo odierno su puntosicuro di cui al link, che sviscera in maniera chiara le competenze e le dinamiche.
Di seguito un estratto:
“[ ] Con riferimento poi all’attività del coordinatore per la sicurezza la suprema Corte ha ribadito che il nuovo sistema di sicurezza aziendale di cui al D. Lgs. n. 81/2008 si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica guida anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a più imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili.
Nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche se non contemporanea) di più imprese esecutrici, ha ricordato la Sez. IV, il committente, nella fase preliminare di progettazione dell’opera, deve nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (CSP), figura investita dell’obbligo di predisporre il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), costituito da una relazione tecnica e da dettagliate prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare oltre che alle eventuali fasi critiche del processo attuativo; prescrizioni idonee a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 91, co. 1, lett. a) D. Lgs 81/08), fondamentale per la corretta gestione prevenzionale e antinfortunistica di tutte le fasi lavorative. Il CSE è chiamato inoltre a verificare scrupolosamente l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) di ciascuna impresa, sia in rapporto al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi, potendo sospendere le singole avvenuti adeguamenti effettuati dalle lavorazioni fino alla verifica degli imprese interessate.
Il coordinatore per la sicurezza in particolare, ha così proseguito la Sez. IV, ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica (datori di lavoro, dirigenti, preposti), a lui essendo attribuiti compiti di realizzazione del piano prevenzionistico tendente proprio a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di lavorazioni affidate ad imprese che non operino contemporaneamente. E’ chiaro che al coordinatore per l’esecuzione spettano compiti di “alta vigilanza”, che attengono alla generale configurazione delle lavorazioni e, quindi, non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, demandata alle figure operative ma il controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori.
Il CSE deve inoltre segnalare al committente, ha ancora sottolineato la suprema Corte, previa contestazione scritta all’impresa o ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni antinfortunistiche; e, nei casi di pericolo grave ed imminente, sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. Di indubbio rilievo è la puntualizzazione che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni; essenziale è che alla previsione della cautela segua un’attività di verifica della sua attuazione, della quale devono darsi cura le imprese esecutrici. [ ]”