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15 Gennaio 2021IL PENSIERO DI MULATO
24 Gennaio 2021Può capitare, purtroppo, che propri lavori, documenti o prodotti vengano “venduti” come di proprietà, oppure che siano utilizzati, alterandone l’origine, la metodologia applicata o il contesto per cui sono stati elaborati o prodotti, e lo scopri per puro caso, magari presentati ad altri, con affermazioni o rielaborazioni non veritiere.
Sicuramente il “copia/incolla” o l’alterazione è una grande tentazione e càpita che la lingua corra più del pensiero, ma…
Bisogna pensarci molto bene a fare certe cose ed a come vengono utilizzate perchè potrebbero avere e generare fastidiose conseguenze, dove nessuno ne esce vincitore.
Pirro potrebbe essere un buon esempio di inutilità di alcune azioni o iniziative.
Un approfondimento molto ben fatto reperito sul web, qui di seguito, potrebbe essere utile ad una riflessione e ad una valutazione sulle conseguenze di alcuni atteggiamenti.
In ogni caso è bene consultare il proprio legale di fiducia.
“Cos’è e come è tutelato dal nostro ordinamento il danno all’immagine
di Valeria Zeppilli
Cos’è il danno all’immagine
Il danno all’immagine è quello che lede la reputazione e l’identità personale di un individuo, ovverosia l’insieme degli attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto sociale o professionale di riferimento.
Si tratta, in altre parole, della lesione di un diritto fondamentale della persona, consistente nella rappresentazione globale che di lui ha la collettività.
Fondamento giuridico
Il fondamento giuridico della tutela dell’immagine e della reputazione degli individui va rinvenuto, implicitamente, negli articoli 2 e 3 della Costituzione. Il diritto all’immagine, pertanto, si configura come un diritto soggettivo perfetto che ha un riconoscimento pari a quello degli altri diritti della persona (come il nome, l’onore, la riservatezza e così via).
Tutela civile
Il danno all’immagine genera, in capo a chi lo ha cagionato, una responsabilità avente natura aquiliana (sebbene non manca chi ritiene che, in alcuni casi, la lesione possa derivare anche da un inadempimento contrattuale).
Esso è valutato in astratto, considerando la reputazione formatasi in un determinato momento storico nella coscienza sociale comune, mentre ai fini del risarcimento del danno a nulla rileva la considerazione che ogni individuo ha della propria reputazione.
Onere della prova
La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che il danno all’immagine è un danno-conseguenza e che quindi esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
In ogni caso, con riferimento all’immagine generale degli individui, una volta provata la lesione, il danno deve ritenersi in re ipsa: in altre parole, provato il fatto lesivo non è necessaria la prova del danno.
Il danno all’immagine professionale
Distinto dal danno all’immagine generale è il danno all’immagine professionale, ovverosia alla considerazione che un soggetto ha tra le persone con le quali interagisce nel proprio contesto lavorativo, all’interno del quale, quindi, resta circoscritto il discredito cagionato illecitamente.
La prova
La differenza tra danno all’immagine generale e danno all’immagine professionale non si limita al diverso ambito cui si riferisce la lesione, ma si estende anche alla prova richiesta ai fini del risarcimento.
In caso di danno alla reputazione lavorativa, infatti, la prova della lesione non è sufficiente per poter essere risarciti, essendo a tal fine necessaria anche la prova del pregiudizio in conseguenza subito.
Il danno all’immagine delle persone giuridiche
Infine, anche l’immagine delle persone giuridiche è tutelata dal nostro ordinamento e la sua lesione può dar luogo al risarcimento del danno.
L’onere della prova è equiparato a quello visto per il danno all’immagine professionale di una persona fisica, il che vuol dire che ai fini del risarcimento del danno non è sufficiente la prova della lesione, ma è necessario dimostrare anche il danno subito e il nesso di causalità.
Conseguenze penali
I comportamenti idonei a cagionare un danno all’immagine civilisticamente rilevante, in determinati casi possono comportare anche conseguenze di carattere penale.
Si pensi, ad esempio, al rischio di integrare il reato di diffamazione o quello di trattamento illecito di dati.
La giurisprudenza sul danno all’immagine
Riportiamo qui di seguito alcune massime della Corte di cassazione relative al danno all’immagine.
<<Allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito – come danno conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire? (Cass. n. 8397/2016).>>
<<Il danno alla reputazione e all’immagine, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, è un danno-conseguenza che richiede, pertanto, specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento? (Cass. n. 20558/2014).>>
<<Il danno alla professionalità e alla relativa immagine del dipendente può essere riconosciuto solo in presenza di adeguate allegazioni in ordine al pregiudizio che l’illecito datoriale provoca sul “fare areddituale” del lavoratore (alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per esprimere e realizzare nel mondo esterno la sua personalità, considerato che il danno esistenziale si fonda sulla natura, non meramente emotiva ed interiore, propria del danno morale, ma oggettivamente accettabile del pregiudizio), ancorché, ai fini della dimostrazione del danno, possa assume precipuo rilievo la prova per presunzioni sulla base di complessiva valutazione di precisi elementi ritualmente dedotti in causa? (Cass. n. 28457/2008).>>
Fonte: Il danno all’immagine https://www.studiocataldi.it/guide_legali/pillole/il-danno-all-immagine.asp#ixzz6kGUqufiW
(www.StudioCataldi.it)