BUONA PASQUA
14 Aprile 2022MASCHERINE FINO AL 30 GIUGNO
4 Maggio 2022La tutela dei lavoratori è doverosamente oggetto di continui e costanti aggiornamenti.
Come ogni anno il 1 maggio si celebra in molti paesi del mondo, per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori e in questa giornata è importa sottolineare l’importanza che si dà al tema prevenzione.
Riportiamo per ciò l’estratto di un articolo di puntosicuro, per consentire a ciascuno di esercitare il diritto/dovere di essere aggiornati ed approfondire.
Come riportato in un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2022, in data 20 dicembre 2021 è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che recepisce la direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda “adeguamenti di carattere strettamente tecnico”.
E il decreto prevede la sostituzione dell’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1832/UE.
Riprendiamo alcune modifiche rispetto alla versione precedente dell’allegato:
- punto 1 “Schema indicativo per l’inventario dei rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere con attrezzature di protezione individuale”: è cambiata la suddivisione dei rischi connessi agli agenti biologici ed è stata introdotta una nuova categoria: “altri rischi” (annegamento, mancanza di visibilità, carenza di ossigeno);
- punto 2 “Elenco indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale in relazione ai rischi dai quali proteggono”: viene aggiornato l’elenco delle tipologie di dispositivi di protezione individuale per includere i DPI disponibili attualmente e uniformare la terminologia relativa ai DPI.
- punto 3 “Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale”: ora si rimanda alla valutazione del rischio: “in base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva”. È stata creata anche una particolare organizzazione delle tabelle.
Il link all’articolo completo.