CHE COSA NON È CHIARO?
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26 Gennaio 2020Si sente un po’ di tutto in giro e allora speriamo di essere utili per fare un po’ di chiarezza.
Secondo la normativa vigente (DPR 74/2013) tutti gli impianti termici sono sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche.
La normativa parla di impianto termico.
Vediamo la definizione del D.lgs. 192/05 e s.m.i.:
“un impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato (legna, metano, gpl, pellet, biomassa, solare, eolico)….
I controlli riguardano anche climatizzatori, condizionatori o pompe di calore?
Si.
Quindi, tutto ciò che ti genera caldo o freddo.
Sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi è maggiore o uguale a 5 kW.
In pratica, se hai 2 stufette a legna da 2,5 kw ciascuna dovrai eseguire le manutenzioni.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria, comeBoiler e scaldabagno, anche a gas al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Chi si deve occupare della manutenzione, controlli e revisioni delle caldaie?
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico.
Ma chi è?
Il responsabile della manutenzione dell’impianto termico è l’occupante dell’immobile quindi se l’immobile è dato in affitto, tale onere spetta all’inquilino o al locatario o al comodatario.
Per il caso di impianto termico centralizzato amministrato in condominio (quindi dove non si abbia un impianto termoautonomo), il responsabile è l’amministratore di condominio.
Questi soggetti possono, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile”, che non è altro che il tecnico di una impresa specializzata con determinati requisiti previsti dalla legge. In pratica, il termo-idraulico caldaista.
La manutenzione è l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia.
Le frequenze per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione.
La periodicità della manutenzione è quindi fissata dal fabbricante e riportata nel libretto di istruzioni.
A fine lavoro, il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.
ALTRO ARGOMENTO
Ogni quanto si deve fare il rapporto di efficienza energetica? (o prova fumi o bollino blu verde)
Il controllo di efficienza energetica dell’impianto, compresa la redazione del rapporto di controllo, è obbligatorio e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, con la seguente cadenza:
Quindi, generalmente, per gli impianti di casa il controllo di efficienza energetica (o prova fumi, bollino blu) per impianti alimentati a combustibile liquido o solido (gasolio, pellet, legna) deve essere effettuato ogni due anni mentre per quelli alimentati a gas (metano o gpl) ogni 4 anni.
Oltre alla tempistica indicata nella tabella precedente, il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato:
• all’atto della prima messa in servizio dell’impianto a seguito di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio la caldaia;
• nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica;
Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza Energetica in tre copie di cui:
– una copia è trattenuta dal manutentore stesso;
– una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto;
- una copia è inviata a cura del manutentore all’Autorità Competente per le ispezioni. A quest’ultima copia è allegato l’eventuale “bollino blu verde” per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici.
Che cos’è il “bollino”? Verde e blu
Non è altro che un sistema per effettuare il pagamento dei contributi previsti dalla legge a carico degli utenti. Con il meccanismo del “bollino” i contributi vengono versati dalle ditte per conto degli utenti attestante l’avvenuto pagamento. Il bollino che è composto in due parti, riporta un codice numerico univoco ed è di diverso colore a seconda della potenza dell’impianto. Una parte viene apposta sulla copia del rapporto di controllo tecnico rilasciata al cliente, l’altra viene applicata sulla copia che viene trattenuta dalla ditta.
Il bollino blu viene apposto sul rapporto di controllo tecnico per gli impianti termici con potenzialità inferiore a 35 kW.
Il bollino verde si usa su generatori di calore da 35 a 350 kW;
Le regioni possono legiferare in merito.
Morale:
I climatizzatori, condizionatori o pompe di calore sono equiparati agli impianti di riscaldamento e di conseguenza dovranno essere dotati anche loro del libretto d’impianto.
Per quanto riguarda questi generatori si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), sia maggiore o uguale a 12 kW.