AZIENDA NON COLPEVOLE
26 Gennaio 2019EVOLUZIONI
3 Febbraio 2019L’RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è molto spesso classificato come un ruolo a passatempo, che si può svolgere senza grossi impegni, che non deve rompere le scatole e, per questo, non deve e non può costare tanto.
DIPENDE! Ci sono alcune cose da valutare bene.
Dipende dalla tipologia dell’attività dell’impresa, dalla sua struttura, dalla distribuzione dei compiti al loro interno, dalla sensibilità e consapevolezza delle figure apicali dell’impresa stessa.
Spesso l’affermazione più “gettonata” in fase di trattativa è: “ma cosa vuole che sia… tanto alla fine in galera ci vado io”
I più inesperti cedono, per necessità o ingordigia o entrambe, a compensi bassissimi “all inclusive”, avendo a favore bassissimi costi strutturali.
Chi fa con diligenza la selezione del proprio RSPP deve verificare l’esperienza, la conoscenza, la competenza e la serietà dello stesso.
Non ci sono elementi precostituiti se non quelli di titolo di studio e percorsi obbligatori formativi che vanno dalle 60 alle 120 ore.
Altro non serve…. PER ORA
L’orientamento giurisprudenziale, in realtà, è ben più complesso ed invitiamo ad una lettura e riflessione a quanto sotto.
La giurisprudenza oggi “si è attestata nel riconoscere che il RSPP non può non dirsi esonerato da un’eventuale responsabilità per colpa professionale: anzi, qualora l’errore non fosse rilevabile dal datore di lavoro, quest’ultimo, in assenza di profili di colpa, potrebbe andare persino esente da ogni responsabilità. In definitiva vi è corresponsabilità del Responsabile con il datore di lavoro per il verificarsi di un evento lesivo tutte le volte che l’inosservanza dei compiti di prevenzione attribuiti al RSPP dalla legge si configura come una delle concause dell’evento lesivo”.
E dunque, laddove il datore di lavoro non adotti una “doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP, che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest’ultimo sarà chiamato a rispondere dell’evento dannoso derivatone, essendo l’infortunio a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale”.
La responsabilità civile dell’RSPP
Il documento dell’ordine si sofferma poi sulle responsabilità civili. Infatti la responsabilità penale non esaurisce l’ambito delle responsabilità del RSPP “il quale, con l’assunzione dell’incarico, assume anche degli obblighi nei confronti del datore di lavoro, specie se si tratta di RSPP esterno all’azienda o comunque di RSPP interno che, per tale ruolo, riceve una specifica retribuzione”. Se dalla sua consulenza derivano danni a qualcuno, “il RSPP li deve risarcire”.
fonte puntosicuro
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/rspp-aspp-C-70/rspp-le-responsabilita-penali-civili-a-cui-sono-soggetti-AR-18620/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=3&utm_campaign=nl20190130%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+30+gennaio+2019&iFromNewsletterID=2289