Responsabilità all’interno delle Associazioni
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23 Agosto 2018Rumori molesti tra vicini: sì al risarcimento se non si adottano misure idonee
Oggi ci viene fatta richiesta di attività peritale in merito.
Riteniamo che la regola del “buon senso” e del vivere, nel rispetto delle regole e della reciproca convivenza, sia sempre alla base.
Può essere di aiuto conoscere gli orari:
orari condominiali
Per quanto riguarda le realtà condominiali, sarà il regolamento di condominiola fonte a cui far riferimento. Ed infatti, è il regolamento condominiale a dover stabilire gli orari in cui è possibile fare rumore e quelli in cui è doveroso rispettare il silenzio.
Solitamente, i rumori più fastidiosi sono concessi dalle 08.00 alle 13.00 del mattino e dalle 16.00 alle 21.00 del pomeriggio/sera. Al di fuori di questi orari, ogni condotta rumorosa ben potrà essere oggetto di lamentele da parte del proprio vicino. Questo, ovviamente, in linea generale. Ogni condominio, infatti, è libero di decidere autonomamente i propri orari, così come può scegliere, ad esempio, di variare in base alle stagioni le fasce orarie in cui è possibile fare rumore e in cui è necessario osservare il silenzio. Al riguardo, si segnala che è sempre possibile portare all’attenzione dell’assemblea condominiale le situazioni di schiamazzo intollerabili, ponendo le relative decisioni all’ordine del giorno.
L’articolo completo seguendo questo link https://www.laleggepertutti.it/170613_disturbo-alla-quiete-pubblica-orari#Disturbo_alla_quiete_pubblica_orari_condominiali
Un indirizzo è individuato con queste conclusioni della cassazione:
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9434 dello scorso 11 giugno 2012 si è pronunciata in relazione ad una controversia su immissioni sonore moleste da strumento musicale, ed ha chiaramente affermato:
“Se l’immissione di rumore non supera il limite consentito, niente inibizione dello strumento, occorre l’insonorizzazione e una limitazione di orario”.
La pronuncia dell’alta Corte trae origine da una vicenda legata a due ragazze che, studiando al conservatorio, per motivi di studio, trascorrevano gran parte del loro tempo a suonare il pianoforte, senza limiti di tempo e soprattutto di orario, arrecando in tal modo disturbo ad una coppia di vicini di casa.
I giudici di legittimità, in linea con la Corte d’appello dell’Aquila, hanno ritenuto legittimo il risarcimento danni morali e biologici ai vicini disturbati dalle continue esercitazioni delle studentesse.
Il risarcimento, che ammonta a 2.500 euro, deve inoltre essere accompagnato ad un’attività di insonorizzazione delle pareti della casa.
La Corte, riguardo alla determinazione dell’ammontare del risarcimento, ha provveduto a moltiplicare tale somma per l’intero periodo intercorso tra la data della presentazione della domanda introduttiva del giudizio e la data della pubblicazione della sentenza di primo grado, nonostante le ragazze, dopo il provvedimento del primo giudice, avevano interrotto l’uso dello strumento.
Noi siamo a disposizione per rilievi fonometrici ambientali e mappature.
Fonte: https://www.leggioggi.it/2012/06/12/rumori-molesti-da-pianoforte-si-al-risarcimento-se-non-si-adottano-misure-idonee/amp/