INTERVENTI IN EMERGENZA
10 Dicembre 2019ACUSTICA ALTA FORMAZIONE
13 Dicembre 2019“Io ho dato incarico a fare la Valutazione dei Rischi e quindi il mio lavoro l’ho fatto. Ho cose più importanti da seguire. Certo che però hanno dei prezzi… e allora mi sono fatto fare più offerte e ho scelto quella più bassa.”
Quando si sentono certe affermazioni, pur comprensibili in linea generale, ci si deve preoccupare.
Il datore di lavoro deve verificare adeguatezza e completezza del DVR.
Questa affermazione nasce da una sentenza di cassazione che, ancora una volta, precisa in capo a chi è l’onore ed il DOVERE di fare la valutazione di TUTTI I RISCHI.
L’RSPP infatti “svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: essa, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. In breve, un lavoro in équipe.”
Il coordinamento è in capo al datore di lavoro.
Il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs.n.81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
… “per la redazione di tale documento, fondamentale per lo svolgimento in sicurezza della vita lavorativa all’interno di ogni azienda, il datore di lavoro può avvalersi della collaborazione di un professionista, prevedendo la legge la consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, tuttavia l’ausilio che tale soggetto presta per la “redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo diverificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata.
E per finire “la collaborazione prestata dal responsabile del servizio di protezione e prevenzione nello svolgimento di tale attività e nell’individuazione delle misure atte a fronteggiare i rischi presenti in azienda, non esimeva il datore di lavoro dal sottoporre il documento redatto dal professionista ad una approfondita analisi critica e verifica circa la concreta individuazione e indicazione della evidenziata situazione di palese rischio e delle misure precauzionali atte a fronteggiarlo. […]”
Come sempre vale il principio che non tutto è delegabile ma, soprattutto, se paghi in noccioline non avrai che scimmie (famoso detto inglese)